Chi paga i libri di scuola? E la gita scolastica o l'apparecchio per i denti? La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è la principale causa di conflitto dopo la separazione. Ecco come fare chiarezza e proteggere la serenità dei tuoi figli. Quando una coppia con figli si separa, il Giudice stabilisce un assegno di mantenimento mensile. Tuttavia, la legge non elenca minuziosamente ogni singola voce di spesa, limitandosi a distinguere tra ciò che è "ordinario" e ciò che è "straordinario". Bisogna quindi fare chiarezza. 1) Spese Ordinarie: cosa comprende l'assegno mensile? L'assegno di mantenimento è un importo fisso che serve a coprire i bisogni quotidiani e prevedibili del figlio. Di norma, queste spese sono a carico del genitore collocatario (quello che vive con il figlio), che le paga utilizzando l'assegno ricevuto dall'ex partner. Rientrano tra le spese ordinarie: 2) Spese Straordinarie: il vero terreno di scontro Le spese straordinarie sono quelle che, per loro natura, sono occasionali, imprevedibili o di rilevante entità economica. Per legge, queste spese vanno solitamente ripartite al 50% tra i due genitori, salvo diversi accordi o una diversa decisione del Giudice, basati sulle rispettive capacità reddituali. Possiamo dividerle in tre grandi categorie: 3) Il consenso preventivo: bisogna sempre essere d'accordo? Non tutte le spese straordinarie sono uguali. Esiste una distinzione vitale: È bene evidenziare come non esista una definizione legislativa tassativa di “spesa straordinaria”, per cui la distinzione viene spesso effettuata utilizzando i protocolli dei Tribunali. 4) Cosa succede se un genitore non paga? Purtroppo, accade spesso che il genitore obbligato rifiuti di corrispondere l’assegno di mantenimento (ossia le spese ordinarie) o di rimborsare la sua quota di spese straordinarie. Ciò costituisce non solo un grave inadempimento, ma anche una violazione dei doveri di genitorialità, che può avere conseguenze pesanti su più fronti. Ecco quali sono gli strumenti che possono essere attivati per tutelare il genitore creditore e, soprattutto, il benessere dei minori. 4.1 Le azioni civili: il recupero forzoso delle somme a) Azione esecutiva fondata sul titolo già esistente Il primo punto da verificare è se esiste un titolo esecutivo: sentenza, decreto, provvedimento presidenziale, accordo omologato o negoziazione assistita. L’esecuzione forzata può infatti iniziare solo in presenza di un diritto certo, liquido ed esigibile. Per l’assegno mensile di mantenimento, il recupero è normalmente più lineare, perché il credito è già determinato nel titolo. Per le spese straordinarie, invece, occorre distinguere: b) Pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di altri terzi Molti genitori ignorano l'esistenza di questo strumento, molto più veloce rispetto ad una normale procedura esecutiva. Se l'ex partner, costituito in mora, è inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, il genitore creditore può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento ai terzi (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente gli importi dovuti, dandone comunicazione al debitore inadempiente. c) L'impatto sull'assegnazione della casa e sull'affidamento Come sottolineato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il comportamento economico del genitore non è un elemento isolato. d) Le "misure coercitive" (Art. 614-bis c.p.c.) Per scoraggiare l'inadempimento futuro, nelle condizioni di separazione e/o divorzio può essere richiesta l'applicazione di una "penale" per ogni giorno di ritardo nel pagamento o per ogni singola violazione degli obblighi stabiliti dal Giudice. Si tratta di un deterrente economico efficace per "spingere" il genitore riluttante a rispettare i patti. 4.2 Le conseguenze penali: un reato contro la famiglia Molti ignorano che l’omesso versamento dell’assegno è un reato (Art. 570-bis c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Il genitore che non contribuisce al mantenimento rischia la reclusione fino a un anno o una multa pecuniaria. 📞 Le spese per i figli sono diventate un motivo di litigio costante con il tuo ex partner? Contattaci per una consulenza: compila il form seguente o contattaci ai recapiti sotto indicati. Siamo a Roma, in Viale Gorizia 52.
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