Spese ordinarie e straordinarie per i figli: la guida per evitare liti

Chi paga i libri di scuola? E la gita scolastica o l'apparecchio per i denti? La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è la principale causa di conflitto dopo la separazione. Ecco come fare chiarezza e proteggere la serenità dei tuoi figli.

Quando una coppia con figli si separa, il Giudice stabilisce un assegno di mantenimento mensile. Tuttavia, la legge non elenca minuziosamente ogni singola voce di spesa, limitandosi a distinguere tra ciò che è "ordinario" e ciò che è "straordinario". Bisogna quindi fare chiarezza.

1) Spese Ordinarie: cosa comprende l'assegno mensile?

L'assegno di mantenimento è un importo fisso che serve a coprire i bisogni quotidiani e prevedibili del figlio. Di norma, queste spese sono a carico del genitore collocatario (quello che vive con il figlio), che le paga utilizzando l'assegno ricevuto dall'ex partner.

Rientrano tra le spese ordinarie:

  • Vitto e igiene: la spesa alimentare quotidiana e i prodotti per la cura personale.
  • Abbigliamento: i capi per l'uso quotidiano e il ricambio stagionale.
  • Spese abitative: una quota delle utenze (luce, gas, acqua) e la manutenzione della casa dove vive il minore.
  • Salute ordinaria: i medicinali da banco o le visite pediatriche di controllo.

2) Spese Straordinarie: il vero terreno di scontro

Le spese straordinarie sono quelle che, per loro natura, sono occasionali, imprevedibili o di rilevante entità economica. Per legge, queste spese vanno solitamente ripartite al 50% tra i due genitori, salvo diversi accordi o una diversa decisione del Giudice, basati sulle rispettive capacità reddituali.

Possiamo dividerle in tre grandi categorie:

  1. Scolastiche: libri di testo, tasse universitarie, viaggi d'istruzione, corsi di recupero.
  2. Mediche: interventi chirurgici, cure odontoiatriche (apparecchi), visite specialistiche non coperte dal SSN, psicoterapia.
  3. Ludiche e Sportive: iscrizioni a corsi sportivi, attrezzature, campus estivi, corsi di lingua o musica.

3) Il consenso preventivo: bisogna sempre essere d'accordo?

Non tutte le spese straordinarie sono uguali. Esiste una distinzione vitale:

  • Spese obbligatorie/urgenti: (es. i libri scolastici o un intervento medico d'urgenza). In questi casi, il genitore che sostiene la spesa ha diritto al rimborso del 50% anche se non ha avvisato l'altro in anticipo.
  • Spese facoltative/di comune accordo: (es. iscrizioni e rette di scuole private). Queste spese devono essere concordate prima di essere effettuate. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancanza di una preventiva concertazione non fa automaticamente venir meno il diritto al rimborso: il giudice dovrà valutare se la spesa risponde all’interesse del minore ed è sostenibile rispetto alle condizioni economiche familiari.

È bene evidenziare come non esista una definizione legislativa tassativa di “spesa straordinaria”, per cui la distinzione viene spesso effettuata utilizzando i protocolli dei Tribunali.

4) Cosa succede se un genitore non paga?

Purtroppo, accade spesso che il genitore obbligato rifiuti di corrispondere l’assegno di mantenimento (ossia le spese ordinarie) o di rimborsare la sua quota di spese straordinarie. Ciò costituisce non solo un grave inadempimento, ma anche una violazione dei doveri di genitorialità, che può avere conseguenze pesanti su più fronti.

Ecco quali sono gli strumenti che possono essere attivati per tutelare il genitore creditore e, soprattutto, il benessere dei minori.

4.1 Le azioni civili: il recupero forzoso delle somme

a) Azione esecutiva fondata sul titolo già esistente

Il primo punto da verificare è se esiste un titolo esecutivo: sentenza, decreto, provvedimento presidenziale, accordo omologato o negoziazione assistita. L’esecuzione forzata può infatti iniziare solo in presenza di un diritto certo, liquido ed esigibile.

Per l’assegno mensile di mantenimento, il recupero è normalmente più lineare, perché il credito è già determinato nel titolo.

Per le spese straordinarie, invece, occorre distinguere:

  • se si tratta di esborsi destinati a bisogni ordinari del figlio, certi nel loro ripetersi e documentabili con semplice calcolo, il genitore che li ha anticipati può agire in forza del titolo originario, allegando all’atto di precetto l’elenco delle spese e i relativi documenti;
  • se si tratta invece di spese davvero imprevedibili, rilevanti e non ponderabili, può rendersi necessario un autonomo giudizio di accertamento prima dell’azione esecutiva.

b) Pagamento diretto da parte del datore di lavoro o di altri terzi

Molti genitori ignorano l'esistenza di questo strumento, molto più veloce rispetto ad una normale procedura esecutiva. Se l'ex partner, costituito in mora, è inadempiente per un periodo di almeno 30 giorni, il genitore creditore può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno di mantenimento ai terzi (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente gli importi dovuti, dandone comunicazione al debitore inadempiente.​

c) L'impatto sull'assegnazione della casa e sull'affidamento

Come sottolineato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il comportamento economico del genitore non è un elemento isolato.

  • Revisione dell'affidamento. Un genitore che si sottrae sistematicamente ai propri doveri economici dimostra una scarsa capacità di prendersi cura dei figli, e questo può essere motivo per richiedere una revisione delle modalità di affidamento.
  • Revoca della casa familiare. In casi specifici, se il genitore che vive nella casa familiare (assegnatario) non provvede al mantenimento o se si verificano mutamenti nelle condizioni economiche legati a tali inadempienze, il Giudice può essere chiamato a riconsiderare il diritto all'assegnazione dell'immobile, privilegiando sempre la stabilità dei figli.

d) Le "misure coercitive" (Art. 614-bis c.p.c.)

Per scoraggiare l'inadempimento futuro, nelle condizioni di separazione e/o divorzio può essere richiesta l'applicazione di una "penale" per ogni giorno di ritardo nel pagamento o per ogni singola violazione degli obblighi stabiliti dal Giudice. Si tratta di un deterrente economico efficace per "spingere" il genitore riluttante a rispettare i patti.

4.2 Le conseguenze penali: un reato contro la famiglia

Molti ignorano che l’omesso versamento dell’assegno è un reato (Art. 570-bis c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Il genitore che non contribuisce al mantenimento rischia la reclusione fino a un anno o una multa pecuniaria.

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