RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI FONDATI SU AVVISO DI ADDEBITO O CARTELLA ESATTORIALE: LA PRESCRIZIONE E’ SEMPRE QUINQUENNALE.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2542/2024, accoglieva l’opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. - patrocinata dallo studio CLV Avvocati - proposta dal contribuente avverso un’intimazione di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali “Gestione artigiani e commercianti” INPS, confermando, ancora una volta, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.

La questione, affrontata molto di frequente nelle aule di Tribunale, ha visto emergere un orientamento giurisprudenziale che faceva applicazione per la riscossione di crediti previdenziali fondati su avvisi di addebito e/o cartelle di pagamento divenuti definitivi - in quanto non impugnati nel termine perentorio di 40 gg. previsto dall’art. 24 del D. Lgs. 46/1999, comma 5 - la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c.: “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condannapassata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza sopra citata – richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte (cft. Cass. S.U. n. 23397/2016) - ha ritenuto, invece, applicabile, nel caso di specie, il termine breve di prescrizione di cinque anni.

A ben vedere, l’omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di addebito o della cartella di pagamento – determinando la decadenza dalla possibilità di proporre opposizione – ha come unico effetto sostanziale quello di rendere incontrovertibile ed irretrattabile – e, quindi, non più contestabile nel merito – la pretesa contributiva dell’Ente Previdenziale.

Per contro, non si verifica alcuna c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve – che, nella specie, è quinquennale, ai sensi dell’art. 3, co. 9 e 10 della Legge 33571995 – in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.. Tale disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la cartella esattoriale – avendo natura di atto amministrativo – è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

La stabilità della cartella non opposta non può essere equiparata ad un giudicato e l’art. 2953 c.c., poiché norma speciale, non può essere applicato in via analogica a fattispecie diverse dalla sentenza.

Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che – a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale vantati da detto Istituto (art. 30, D.L. 78/2010, convertito con modif. dalla Legge 122/2010).

Roma, 5 luglio 2024.

Avv. Francesca Vespoli

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