Lo Studio CLV Avvocati si è occupato di un caso di illegittimo recesso esercitato da un contratto d’opera professionale, nel quale i contraenti avevano previsto un termine di durata annuale, con possibilità di rinnovo in caso di mancata disdetta, da comunicarsi nei 60 giorni precedenti la data di scadenza. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11356/2024, in accoglimento delle domande attoree, riconosceva l’inadempimento della controparte alle previsioni contrattuali, condannandola, altresì, al risarcimento dei danni da mancato guadagno. In tema di contratto d’opera intellettuale, l’art. 2237 c.c.– in ragione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il prestatore d’opera ed il cliente – riconosce a quest’ultimo il diritto di recedere ad nutum dal rapporto, onerandolo di rimborsare, unicamente, le spese sostenute e versando il compenso per l’opera svolta. Nessuna previsione, dunque, circa il diritto per il prestatore d’opera di vedersi corrispondere un indennizzo per il mancato guadagno (c.d. lucro cessante). La norma di cui all’art. 2237 c.c.non ha, tuttavia, natura imperativa e, pertanto, può essere liberamente derogata dalle parti, le quali possono pattuire limiti o divieti alla facoltà di recesso, ad esempio, stabilendo un termine di durata del rapporto. Sulla tematica, si sono contrapposti più orientamenti giurisprudenziali in merito alle conseguenze derivanti dall’apposizione di un termine di durata: 1) secondo un primo filone, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude, di per sé, la facoltà di recessoad nutum prevista dall’art. 2237 c.c. a favore del cliente, essendo, piuttosto, necessario un patto specifico ed espresso; 2) secondo un altro orientamento, l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa è sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso prevista dalla legge, con la conseguenza che, nell’ipotesi di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso previsto per l’intera durata del rapporto (cft. Cass. n. 24367/2008; n. 25238/2006; 22786/2013); 3) secondo un terzo orientamento, la pattuizione di una scadenza contrattuale nell’ambito di un contratto d’opera intellettuale non implica, necessariamente, rinuncia alla facoltà legale di recesso, dovendo essere compiuta un’indagine sul regolamento negoziale nel suo complesso, al fine di verificare se le parti – introducendo un termine finale – abbiano voluto derogare al disposto di cui all’art. 2237, co. 1, c.c. oppure, solamente, stabilire la durata massima del contratto (cft. Cass. n. 469/2016; n. 21904/2018). Nel caso in esame, il Tribunale di Roma - con sentenza n. 11356/2024, pubblicata il 3 luglio 2024 - ha ritenuto che la previsione, ad opera delle parti, di un termine entro il quale comunicare la volontà di impedire la tacita rinnovazione del contratto fosse indicativa della volontà dei contraenti di vincolarsi al rispetto del termine di durata annuale, derogando all’art. 2237 c.c.. A parere del Giudice romano, infatti, “non avrebbe senso esigere che una parte sia tenuta ad avvertire l’altra entro un determinato termine della propria volontà di non rinnovare il rapporto contrattuale alla scadenza e, poi, consentirle di interromperlo, recedendo ad nutum in qualsiasi momento, atteso che se si aderisse a tale interpretazione dovrebbe ritenersi che la convenuta avrebbe potuto recedere dal rapporto anche pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la disdetta.”. L’esercizio del diritto di recesso, in tal caso, non implica l’inefficacia del recesso stesso, quanto, invece, la violazione del contratto, nella misura in cui prevedeva un termine di durata del rapporto, e, dunque, la parte che lo abbia intimato è tenuta a risarcire alla controparte il danno per la mancata esecuzione del rapporto, nel periodo di tempo residuo rispetto alla prevista scadenza. Si tratta di un risarcimento del danno da lucro cessante che, nel caso di specie, è stato liquidato in via equitativa, tenuto conto del margine di guadagno che la società attrice avrebbe realizzato in caso di prosecuzione del rapporto. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto di quantificare il risarcimento in una misura pari al 30% del corrispettivo residuo, considerati: Roma, 4 luglio 2024. Avv. Francesca Vespoli
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