NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ESEGUITA MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN INDIRIZZO PEC NON REGISTRATO NEI PUBBLICI ELENCHI: CASSAZIONE N. 982 DEL 16 GENNAIO 2023.

La casistica.

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 982 del 16 Gennaio 2023, si esprime in merito alla nota questione della validità di una notificazione a mezzo pec effettuata mediante l’impiego di un indirizzo non censito nei pubblici registri (IniPec, Reginde, iPA).

La tematica è fortemente attuale, attesa la dilagante diffusione di truffe informatiche (cd. “phishing”), veicolate, molto spesso, da messaggi di posta elettronica - provenienti da indirizzi con domini simili a quelli utilizzati da enti istituzionali, quali l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – contenenti, in realtà, virus informatici presenti negli allegati.

Come noto, la normativa in tema di notificazioni contenuta nella Legge n. 53/1994, con specifico riferimento a quelle da eseguirsi con modalità telematiche, sancisce, all’art. 3-bis, come: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata ad un indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

I precedenti giurisprudenziali di merito.

Sulla tematica si era formato un orientamento giurisprudenziale non uniforme. Alcuni Tribunali e Corti Tributarie sostenevano la radicale inesistenza della notificazione eseguita mediante un indirizzo pec non inserito in pubblici registri (cft. CTP Roma, n. 6298/2022; CTP Latina n. 655/2022; CTR Campania n. 7080/2021). Invero, a parere di questo orientamento, nessun effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. potrebbe realizzarsi, posto che il messaggio di posta elettronica difetterebbe di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di conoscerne il contenuto senza incorrere nel rischio di essere attaccato da cd. “Malware”.

La decisione della Cassazione.

La Suprema Corte esprime un principio che si inserisce nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15979/2022, secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.

Nello specifico, il ragionamento svolto dalla Corte per sostenere il proprio decisum si basa sulle seguenti argomentazioni:

·      la regola di cui al citato art. 3-bis, co. 1, della L. 53/1994 detta un principio generale (più rigido) valevole per le sole notifiche eseguite dagli Avvocati, mentre, relativamente alle notificazioni effettuate dalla P.A., è utilizzabile anche l’art. 6-ter del D. Lgs. n. 82 del 2005; 

·       in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;

·       le violazioni formali che non arrechino un’effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente sono, in forza dei principi di solidarietà economica e sociale, nonché di ragionevolezza ex artt. 2 e 3 Cost., irrilevanti;

Qualora, dunque, la notifica provenga da un indirizzo PEC dal quale sia chiaramente desumibile il mittente, seppur diverso da quello censito nei pubblici elenchi, la stessa deve ritenersi valida ove il contribuente non deduca alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso, in concreto, il proprio diritto di difesa.

Le medesime considerazioni vengono, successivamente, ribadite dalla pronuncia n. 6015 pubblicata il 28 febbraio 2023. 

Roma, 1° marzo 2024. 

Avv. Francesca Vespoli

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