La Cassazione boccia il "privilegio anticipato" alle banche a scapito dei crediti fiscali

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, 3 agosto 2026, n. 24405 ha chiarito che nel concordato preventivo non è possibile riservare ai crediti bancari garantiti dal Fondo MCC un trattamento preferenziale, assimilabile a quello dei crediti privilegiati, in previsione di una futura e incerta escussione della garanzia.

Il contesto e la vicenda processuale

Negli ultimi anni, l'ampio ricorso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche (in particolare quelle del Fondo di Garanzia PMI gestito dal Mediocredito Centrale - MCC) ha posto complesse sfide interpretative nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa.

Uno dei nodi dibattuti tra i professionisti del settore e nelle aule di tribunale ha riguardato il trattamento da riservare, all'interno dei piani di concordato preventivo, al credito vantato dalla banca finanziatrice nella fase antecedente all'escussione della garanzia statale. Mentre, infatti, il credito di rivalsa del garante pubblico escusso gode di un privilegio di legge, prevalente rispetto ad ogni altro titolo di prelazione, anche a quelli dei crediti fiscale (ad eccezione, invece, del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c.), il credito originario della banca nasce tipicamente come chirografario.

Il caso su cui è intervenuta la Suprema Corte nella sentenza in commento trae origine dall'ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta di una società, inizialmente omologato dal Tribunale di Cremona. Tale omologazione era avvenuta nonostante il voto contrario e l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, la quale lamentava un'evidente sperequazione nel trattamento dei creditori.

In sede di reclamo, la Corte d'Appello di Brescia accoglieva le doglianze dell'Amministrazione Finanziaria, censurando l'illegittima formazione delle classi.

Nello specifico, il piano concordatario aveva inserito in un'apposita classe le banche garantite dal Mediocredito Centrale, riservando loro un pagamento nettamente superiore a quello previsto per i crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate. Contro tale decisione, la società debitrice ha proposto ricorso per cassazione.

La tesi della società debitrice

Il fulcro della difesa della ricorrente (condivisa in un primo momento dal Tribunale di Cremona) ruotava attorno alla natura della garanzia prestata dall'ente pubblico.

Secondo la prospettazione della società debitrice, nel concorso generato dalla crisi d'impresa, il privilegio previsto per il credito di rivalsa del garante pubblico (ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998) dovrebbe riflettersi, ancor prima dell'escussione, sul credito originario della banca, essendo quest’ultima un “evento di quasi matematica e certa verificazione”. Sulla base di questo assunto, e ritenendo di distribuire risorse eccedenti il valore di liquidazione (regola della priorità relativa ex art. 112, comma 2, lett. b, c.c.i.i.), la debitrice giustificava il trattamento di maggior favore per gli istituti di credito.

La decisione della Cassazione: il privilegio non si "anticipa"

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, smontando l'impianto logico e giuridico della proposta concordataria.

In primo luogo, gli Ermellini hanno ribadito che il privilegio introdotto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 spetta esclusivamente all'ente pubblico (o alle società incaricate di gestire i fondi pubblici) e solo in via di rivalsa successiva all'escussione della garanzia.

Tale privilegio ha, infatti, la specifica ratio di facilitare il recupero delle risorse pubbliche per destinarle ad altri interventi a sostegno delle imprese.

Non vi è, secondo la Corte, alcun fondamento normativo per trattare i crediti chirografari delle banche come se fossero già privilegiati. La pretesa "certezza" dell'escussione invocata dalla debitrice è stata considerata fallace dalla Corte, in quanto la fruttuosa escussione è sempre condizionata alla verifica formale e sostanziale dell'assenza di cause di invalidità o inefficacia della garanzia stessa. In ogni caso, precisa la Cassazione, la mera probabilità statistica di un evento non può mai determinarne una disciplina giuridica diversa da quella dettata dalle norme vigenti.

La violazione della Par Condicio Creditorum

Il vizio del piano, evidenzia la Corte, non risiede tanto nell'aver raggruppato i creditori garantiti in un'apposita classe — operazione peraltro obbligatoria ai sensi dell'art. 85, comma 2, c.c.i.i. — bensì nell'aver utilizzato tale classamento per attribuire a crediti bancari, ab origine chirografari, un trattamento preferenziale rispetto ai crediti dell'Agenzia delle Entrate, che godono di un privilegio originario.

Questa alterazione si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 2741 c.c. e con gli artt. 112 e 84 del Codice della Crisi, norme che impongono il rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. La regola della priorità relativa (applicabile alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione nel concordato in continuità) non autorizza in alcun modo il sovvertimento dell'ordine legale dei privilegi.

La corretta soluzione operativa: Il Fondo Rischi

La pronuncia in commento cristallizza l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di merito e avallato dal recente intervento normativo. Per gestire l'incertezza legata alla potenziale escussione delle garanzie pubbliche, la soluzione non è elevare il rango del credito bancario, bensì istituire un fondo rischi.

Come ricorda la stessa Corte, tale prassi è stata recentemente codificata dal D.Lgs. correttivo n. 136/2024, che ha introdotto nell'art. 87, comma 1, c.c.i.i. la lett. p-bis. Tale norma impone ora che il piano indichi, per i finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, specifici fondi rischi volti a far fronte al pagamento dei relativi crediti (privilegiati) nell'ipotesi di escussione della garanzia, nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito stesso.

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