La Corte d’Appello di Roma si è recentemente pronunciata su un caso patrocinato dallo Studio Legale CLV Avvocati, avente ad oggetto le cause di ineleggibilità/decadenza dei componenti del Collegio Sindacale ex art. 2399 c.c. e, più in generale, l’attività professionale del Presidente del Collegio Sindacale, ritenendo non provate le argomentazioni rassegnate dalla controparte. La sentenza appare davvero interessante relativamente alla prova di una o più cause che compromettano l’indipendenza del Sindaco e ne comportino la decadenza/ineleggibilità, con l’automatica perdita del diritto al compenso. La Corte capitolina, con sentenza n. 3396/2024, ha statuito che - ai sensi dell’art. 2697 comma 1 c.c., in combinato disposto con l’art. 342 c.p.c. – è onere della società allegare e provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda volta all’accertamento dell’ineleggibilità/decadenza del Sindaco. In mancanza, il Sindaco ha diritto al pagamento del compenso pattuito. LA QUESTIONE Il Presidente del Collegio Sindacale – dopo aver rassegnato le dimissioni per l’omesso pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività professionale prestata – richiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo, avverso il quale la Società proponeva opposizione. L’opponente - spiegando, altresì, domanda riconvenzionale - asseriva l’incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica (ex art. 2399 c.c.), nonché una responsabilità professionale per danni derivanti, secondo la tesi avversa, da omesso controllo. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO Il Tribunale di primo grado - osservando come: “la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Si afferma, quindi, che l’incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2402 c.c. è necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione, onde, ove l’entità del compenso non sia stabilita nell’atto costitutivo, né fissata dall’assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell’art. 2233 c.c. (Cass., 10 aprile 2015, n. 7299). Così, ove l’ammontare del compenso non sia determinato né dallo statuto né dall’assemblea, se, da una parte, si esclude che ciò determini la gratuità dell’ufficio, dall’altro, si ammette che il sindaco possa allora adire il giudice per chiedere la liquidazione giudiziale del proprio compenso. In tal caso, il giudice dovrà determinare la misura del compenso in modo adeguato alla importanza dell’opera prestata, alla difficoltà dell’incarico ed al decoro della professione (arg. da art. 2233 c.c.; Trib. Pavia, 16 febbraio 1991). Al contrario, in tal caso, non possono assumere alcuna rilevanza eventuali accordi intercorsi con l'amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22761).” - aveva ritenuto che il professionista avesse provato la fonte negoziale della propria pretesa e la persistenza del credito ex art. 2697 c.c.. Relativamente, invece, alla lamentata presenza di cause di ineleggibilità/decadenza del Sindaco ex art. 2399 c.c., lett. (c), il Tribunale capitolino rilevava come il dedotto rapporto di consulenza fosse intercorso con la moglie del componente del Collegio sindacale e non direttamente con il Sindaco ed ha, per questo motivo, ritenuto non sufficienti gli elementi addotti dalla controparte per dimostrare che tale rapporto avesse compromesso l’indipendenza del sindaco: “Parimenti, non risulta ricorrere neanche alcuna delle cause previste dalla lettera c), facendosi ivi riferimento ai rapporti di lavoro o di consulenza continuativi tra il sindaco e la società, tali da comprometterne l’indipendenza. Per contro, nel caso in esame, il dedotto rapporto di consulenza intercorreva con la moglie del componente del Collegio sindacale e non con il predetto. Inoltre, non appaiono forniti sufficienti elementi per poter ritenere che tale rapporto, intercorrente appunto tra la moglie del ... e la società, abbia compromesso l’indipendenza del sindaco. Peraltro, non può non evidenziarsi che la sussistenza di tale asserita causa di ineleggibilità risulta eccepita solo nelle presente sede, mentre mai prima del giudizio di opposizione v’è prova che la società abbia sollevato qualsivoglia rimostranza in ordine alla attività svolta dalla moglie del ….” Evidenziava, altresì, la corte di merito la tardività dell’eccepita presunta incompatibilità, lamentata dalla società solamente in sede di giudizio. (Trib. Roma, sentenza n. 7839/2019). Con riferimento alla seconda doglianza dell’opponente (domanda riconvenzionale - eccezione di inadempimento per responsabilità professionale del Sindaco ex artt. 1460 e 2407 c.c.), il Tribunale - ricordando i presupposti della responsabilità professionale dei Sindaci nello svolgimento dell’incarico: “I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell’obbligo di vigilare sull’amministrazione della società con la diligenza richiesta dal primo comma dell’art. 2407 c.c., di denunziare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti (cfr., Cassazione civile, sez. I, 07/05/1993, n. 5263). La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che i sindaci avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo (Trib. Milano, 7/02/2003) e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori, che i sindaci vigilando con professionalità e diligenza non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.” – rigettava la domanda riconvenzionale, evidenziando come l’opponente non avesse dato prova di aver sofferto uno specifico danno dalle supposte condotte inadempienti del Sindaco. IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO La società appellante affidava a tre motivi il proprio appello: La Corte d’Appello di Roma, nel rigettare l’appello, richiamava preliminarmente quanto sancito dalla Cassazione in merito alle cause di ineleggibilità/decadenza dei componenti del Collegio Sindacale: “L'ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dall'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove quest'ultimo si trovi in una situazione che ne comprometta l'indipendenza, legittimamente valutabile da parte del giudice di merito alla luce del criterio della percentuale allo stesso spettante dei crediti derivanti dall'attività svolta dal suo socio o collaboratore in favore della società” (v. Cass. 29406 del 10.10.2022). Ed ancora: “Con riguardo alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, l'incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere né saltuario né occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell'espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolarità gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., per violazione del dovere di diligenza, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialità il dovuto controllo sull'amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare” (v. Cass. N. 19235 del 11.7.2008). Ed infine: “ La causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ., come sostituito dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la "ratio" della norma, infatti, risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo” (v. Cass. N. 11554 del 9.5.2008). Sulla base di tali premesse – e nonostante il deposito di copiosa documentazione (ritenuta assolutamente inconferente) - la Corte ha ritenuto non provate le doglianze della Società, confermando la sentenza del primo Giudice. Roma, 10 settembre 2024. Avv. Andrea Licenziati
Ti possiamo aiutare?
Oppure inserisci i tuoi dati per essere contattato e ricevere una consulenza
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia