INAMMISSIBILE LA RICHIESTA SEQUESTRO GIUDIZIARIO SU SOMME DI DENARO IN DEPOSITO

Il sequestro giudiziario è inammissibile quando ha ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.

Lo Studio CLV Avvocati si è occupato di un caso (non frequente nella pratica giuridica quotidiana) di richiesta, in corso di causa, di sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c. su somme di danaro in deposito presso un Notaio.

La questione era generata da una compravendita immobiliare nella quale le parti - di comune accordo - avevano depositato quota parte del prezzo presso il Notaio rogante, nell'attesa della risoluzione di vizi infiltrativi presenti nell'immobile, fissando un termine per tale adempimento, decorso infruttuosamente il quale, le somme sarebbero state restituite al compratore.

Decorso inutilmente tale termine, il compratore aveva richiesto al Notaio lo svincolo delle somme e, per tale ragione, il venditore (che nel frattempo aveva proposto ricorso ai sensi dell'abrogato art. 702 bis c.p.c., per ottenere l'attribuzione delle somme depositate) si era determinato a richiedere il provvedimento cautelare del sequestro giudiziario in corso di causa.

Incaricato di pronunciarsi su detta richiesta, il Tribunale di Roma – accogliendo la tesi dello studio - dichiarava inammissibile la domanda di sequestro giudiziario.

Il Tribunale - richiamando i requisiti necessari per l'ottenimento del provvedimento cautelare ex art. 670 c.p.c. - ricordava come il sequestro giudiziario abbia la finalità di garantire la fruttuosità dell'esecuzione per consegna o rilascio in favore di chi risulti titolare del bene (nella sua individualità), all'esito della lite, tanto da attuarsi nelle medesime forme dell'esecuzione per consegna o rilascio.

Il Giudicante poi evidenziava come il provvedimento cautelare richiesto esigesse, in primo luogo, una disputa sulla proprietà o sul possesso di un bene, per il quale fosse necessaria la custodia o la gestione temporanea, non solo in ipotesi di rivendica ma anche in presenza di un'azione contrattuale o personale che, ove accolte, comportassero la restituzione del bene (Cass. Civ. Sez. I, 16/11/1994, n. 9645).

Il Giudice sottolineava inoltre la non necessità - per l'emissione del sequestro conservativo - dello stato di pericolo (requisito necessario invece per il sequestro conservativo) bensì, solamente, della mera possibilità, ancorché astratta e purché apprezzabile dal Giudice, di situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (Cass. Civ. Sez. III, 12/2/1982, n. 854; v. anche Cass., 1964\2694, Tribunale di Milano 1/7/87 e Tribunale di Roma 17/4/2001).

Alla luce dei menzionati ragionamenti il Giudice affermava l'impossibilità di poter sottoporre il denaro (bene fungibile per definizione) alle forme dell'esecuzione di consegna di beni mobili bensì, solamente, all'espropriazione forzata. 

Nel caso in esame, inoltre, trattandosi di somme in deposito (presso un Notaio) si era in presenza di un deposito irregolare ex art. 1782 c.c. con la conseguenza che l'avente diritto alla restituzione poteva vantare solamente un diritto di credito tutelabile, eventualmente, con le forme del sequestro conservativo (con conseguente onere di dimostrare periculum e fumus boni iuris).

Roma, 31 luglio 2023

Avv. Andrea Licenziati

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