Fideiussioni ABI e nullità: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Con la recentissima pronuncia n. 24825 del 28 agosto 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul dibattuto tema delle nullità delle fideiussioni omnibus redatte su modulo uniforme ABI, affrontando tre questioni di massima importanza sollevate dal Tribunale di Siracusa.

L'intervento si è reso necessario per risolvere i contrasti sorti nella giurisprudenza di merito e di legittimità all'indomani della fondamentale sentenza delle stesse Sezioni Unite n. 41994/2021, la quale aveva sancito la nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia (provvedimento n. 55/2005) per violazione della normativa Antitrust.

Premessa: le questioni rimesse alle Sezioni Unite

Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, aveva chiesto alle Sezioni Unite di chiarire i seguenti rilevanti quesiti di diritto:

  • Se l'accertamento dell'intesa illecita da parte della Banca d'Italia (provvedimento n. 55/2005) potesse determinare in via presuntiva la nullità anche delle fideiussioni stipulate al di fuori del triennio oggetto di indagine (2002-2005), o se fosse necessaria un'autonoma prova del nesso funzionale con l'intesa anticoncorrenziale per i contratti anteriori o successivi.
  • Se la medesima presunzione di nullità fosse estensibile anche alle fideiussioni cosiddette "specifiche" (ossia rilasciate a garanzia di una singola e determinata operazione) e non solo a quelle "omnibus".
  • Se, una volta accertata la nullità della deroga all'art. 1957 c.c. (che impone al creditore di attivarsi entro sei mesi), la contestuale presenza di una clausola di pagamento "a semplice richiesta" consentisse alla banca di evitare la decadenza inviando una mera diffida stragiudiziale, senza l'onere di avviare vere e proprie iniziative giurisdizionali (ad esempio il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo).

Il perimetro temporale e oggettivo della nullità

Rispondendo ai primi due quesiti, la Corte ha statuito che la "prova privilegiata" costituita dal provvedimento del 2005 ha una portata limitata al suo specifico perimetro temporale (2002-2005) e oggettivo (fideiussioni omnibus). Al di fuori di tali limiti, ovvero per fideiussioni specifiche e/o stipulate prima o dopo tale periodo, il provvedimento degrada a semplice elemento di prova, da solo non sufficiente ad accertare la nullità del contratto a valle.

In termini pratici, il fideiussore che intenda far valere la nullità di una garanzia specifica o temporalmente eccedente l'accertamento del 2005 avrà un onere probatorio più gravoso, dovendo dimostrare, tramite altri mezzi istruttori (inclusa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.), l'esistenza di un'intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza ancora o già operante al momento della stipula.

Clausola a prima richiesta e decadenza ex art. 1957 c.c.

Con riguardo al terzo quesito, relativo alle modalità per evitare la decadenza semestrale prevista dall'art. 1957 c.c., qualora la clausola di deroga sia nulla, le Sezioni Unite hanno chiarito che le due pattuizioni (deroga all'art. 1957 c.c. e pagamento a prima richiesta) godono di autonomia strutturale e funzionale. 

La clausola a prima richiesta è posta a garanzia della liquidità del credito bancario (imponendo un immediato pagamento solve et repete) e non rientra tra quelle censurate dalla Banca d'Italia.

Di conseguenza, la reviviscenza dell'art. 1957 c.c. derivante dalla nullità della clausola derogatoria non travolge la validità della clausola a prima richiesta. Ne discende che la banca creditrice può impedire la decadenza semestrale inviando una mera istanza stragiudiziale di pagamento, senza essere costretta ad avviare un'azione giudiziale.

Conclusioni

La pronuncia in commento segna uno spartiacque decisivo nel contenzioso bancario. Da un lato, argina l'estensione "a strascico" della nullità Antitrust, richiedendo un accertamento rigoroso della persistenza dell'intesa illecita per i contratti estranei al perimetro stretto del provvedimento della Banca d'Italia. Dall'altro, salva le banche dall'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. ogniqualvolta vi sia stata una tempestiva diffida stragiudiziale, valorizzando la piena validità della clausola a prima richiesta.

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