Il mondo del diritto tributario e le scelte di vita delle famiglie moderne si sono a lungo scontrati su un tema di grande impatto pratico: le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale quando i coniugi, pur sposati, vivono in luoghi diversi. Con due recenti e attesissime sentenze "gemelle" depositate il 18 luglio 2026 (nn. 23488/2026 e 23489/2026), le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo a favore dei contribuenti. Il principio affermato segna il definitivo superamento di un "diritto vivente" che per anni ha penalizzato, sotto il profilo dell'imposta sugli immobili (ICI, ma con logiche direttamente applicabili all'IMU), i coniugi costretti o intenzionati a vivere separatamente, ad esempio per ragioni lavorative o personali. Il nodo giuridico: il rigido requisito del "Nucleo Familiare" Al centro del contenzioso vi era l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che disciplina l'esenzione ICI per l'abitazione principale. La norma originaria richiedeva esplicitamente, per la spettanza del beneficio, che l'immobile costituisse la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. La ratio legis originaria mirava a contrastare l'elusione fiscale: l'obiettivo era impedire che le "seconde case" venissero camuffate da abitazioni principali tramite fittizi trasferimenti di residenza di uno solo dei coniugi. Tuttavia, questo rigore si è tradotto in una vera e propria discriminazione sistematica per le coppie legalmente unite (in matrimonio o unioni civili) con un'autentica necessità di mantenere due residenze separate. La Svolta: L'intervento della Corte Costituzionale Il mutamento di rotta decisivo è stato impresso dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 112 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 nella parte in cui estendeva il requisito della dimora abituale a tutto il nucleo familiare. La Consulta ha evidenziato profili di palese irragionevolezza della norma, riscontrando la violazione degli articoli 3, 29, 31 e 53 della Costituzione. Nello specifico i Giudici hanno rilevato: Nei due casi affrontati dalle Sezioni Unite, i coniugi avevano residenze in Comuni diversi. A seguito della pronuncia costituzionale, i Comuni impositori hanno saggiamente provveduto all'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento (per le annualità 2009-2011). Le controversie si sono perciò concluse con la dichiarazione di estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali, data la novità e complessità della vicenda giurisprudenziale. Il Principio di Diritto enunciato dalle Sezioni Unite Nonostante la cessazione del contendere per i singoli contribuenti, la Suprema Corte ha colto l'occasione per esercitare la sua fondamentale funzione nomofilattica, fissando un principio nell'interesse della legge (ex art. 363 c.p.c.), affinché operi come solido criterio guida per tutti i futuri casi analoghi. Questo il principio cristallizzato dalla Corte: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 [...] per abitazione principale — corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica — si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». Attenzione all'Onere della Prova: i poteri di controllo dei Comuni La cancellazione del requisito del nucleo familiare non significa un "liberi tutti" per le finte residenze. Le Sezioni Unite precisano con fermezza che la disciplina continua a prevedere una presunzione: l'abitazione principale corrisponde, fino a prova contraria, alla residenza anagrafica del contribuente. Sarà quindi onere dell'Ente comunale superare questa presunzione. Le amministrazioni locali mantengono intatti tutti gli strumenti d'indagine per verificare l'effettiva presenza del contribuente: controlli sui consumi delle utenze, accertamenti e sopralluoghi del personale municipale, raccolta di informazioni in loco al fine di smascherare le residenze fittizie. Viceversa, in caso di mancata coincidenza della residenza anagrafica con l'immobile, sarà il contribuente a dover fornire la prova rigorosa che l'immobile corrisponde effettivamente alla sua dimora abituale per poter invocare il beneficio dell'esenzione. Conclusioni L'approdo interpretativo delle Sezioni Unite ristabilisce un fondamentale criterio di equità, adeguando la fiscalità immobiliare alla fluidità della vita moderna e alle nuove esigenze delle famiglie. I contribuenti che ricevono o hanno ricevuto accertamenti fiscali basati esclusivamente sulla mancata coabitazione del coniuge hanno ora una difesa giuridica da spendere in contenzioso o, in alternativa, un solido fondamento per presentare istanze di autotutela volte all'annullamento degli atti illegittimi, proprio come avvenuto nei casi che hanno portato a questa importante pronuncia. Per sottoporci il tuo caso, compila il form seguente oppure contattaci ai recapiti sotto indicati. Lo Studio si trova in Viale Gorizia n. 52.
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