Costruzione della casa familiare sul terreno di un coniuge: nessun diritto al rimborso per le spese sostenute

Con l'Ordinanza n. 22862 del 7 luglio 2026, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge che ha contribuito economicamente alla costruzione della casa familiare sul terreno di proprietà esclusiva dell'altro coniuge non ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Tali esborsi, infatti, rientrano nei normali doveri di contribuzione e solidarietà familiare previsti dagli artt. 143 e 147 del Codice Civile.

1. Il quadro della vicenda processuale

La vertenza nasce dalla fine del matrimonio tra due coniugi (sposati in regime di comunione legale dei beni) i quali, durante la loro unione, avevano costruito un fabbricato adibito a casa familiare.  L'immobile era stato edificato su un terreno che il padre della moglie le aveva donato in nuda proprietà nel 1989.

Il marito aveva agito in giudizio, basandosi sull'art. 936 o sull'art. 2033 del Codice Civile, per ottenere la condanna della moglie al pagamento di 75.000 euro. Tale somma corrispondeva, secondo la tesi del ricorrente, alla metà del valore dell'immobile o del costo di costruzione, sostenendo egli di aver pagato interamente i lavori con i propri redditi da lavoro dipendente, essendo la moglie casalinga.

La moglie si difendeva affermando, al contrario, che la costruzione era avvenuta in economia con l'aiuto dei propri familiari e che lei stessa aveva sostenuto le spese grazie ai proventi del proprio lavoro come coltivatrice diretta.

Sia il Tribunale di Chieti che la Corte d'Appello dell'Aquila avevano rigettato integralmente le pretese del marito.

2. Il principio di accessione e il conto cointestato

I giudici di merito hanno affrontato due questioni cardine relative alla proprietà e ai fondi utilizzati:

  • L'accessione: In ossequio all'art. 934 del Codice Civile, il fabbricato costruito su un terreno ricevuto per donazione (che costituisce un bene personale ex art. 179 c.c.) non rientra nella comunione legale, ma appartiene esclusivamente al proprietario del suolo.
  • La presunzione di contitolarità: È emerso nel processo che gran parte dei pagamenti (effettuati tramite contanti o assegni) proveniva da un conto corrente cointestato ai due coniugi. La Cassazione ha ribadito che la cointestazione genera una presunzione di contitolarità paritaria dei fondi. Il marito non ha saputo fornire prove documentali idonee (esibendo solo estratti conto frammentari) per dimostrare che il denaro derivasse esclusivamente dal suo stipendio.

3. Le spese costruttive come adempimento dei doveri familiari

Il cuore dell'ordinanza riguarda la qualificazione giuridica del denaro impiegato per i lavori.

  • I giudici hanno accertato che il marito aveva effettivamente fornito un contributo (stimato in circa 10.000 euro) per l'acquisto di arredi, materiali e manodopera.
  • Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che tali somme non sono ripetibili (ossia non se ne può chiedere la restituzione).
  • L'aver speso denaro proprio per migliorare o costruire la casa destinata alla vita coniugale rappresenta il naturale adempimento dell'obbligo di collaborazione economica nei confronti della famiglia (art. 143 c.c.) e di concorso nel mantenimento dei figli (art. 147 c.c.).
  • Le spese effettuate per i bisogni della famiglia, essendo riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, non determinano alcun diritto al rimborso, a maggior ragione se i fondi provengono da un conto cointestato.

4. Spunti probatori: la testimonianza "de relato"

L'ordinanza contiene anche un importante chiarimento processuale.

  • Il marito aveva cercato di provare che la casa era stata pagata solo con i suoi soldi attraverso la testimonianza della cugina della moglie, la quale riferiva cose a lei confidate proprio dalla convenuta.
  • Pur correggendo un'imprecisione tecnica della Corte d'Appello (che aveva erroneamente considerato nulla tale testimonianza indiretta), la Cassazione ha ricordato che le confessioni stragiudiziali fatte a un terzo sono valutate liberamente dal giudice (art. 2735 c.c.).
  • Nel contesto generale delle prove e in assenza di altri riscontri oggettivi, la sola deposizione di un testimone indiretto è insufficiente per ribaltare l'esito della causa. Il ricorso del marito è stato così integralmente respinto, con condanna al pagamento delle spese legali

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