COME OPPORSI AD UNA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 16349/2023, ha – in accoglimento di un’opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, patrocinata dallo Studio CLV Avvocati – ricostruito le possibili tipologie di azioni proponibili in tale fattispecie.

Più in particolare, il Giudice romano – facendo proprio il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso sul punto (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 6565/2013, Cass. Civ., Sez. III, n. 12412/2016) – ha ritenuto ammissibili tre tipologie di azioni:

1.    l’opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 23 della L. 689/1981 (opposizione cd. recuperatoria), esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale sia il primo atto mediante il quale il contribuente è venuto a conoscenza del verbale, per non aver ricevuto la preventiva notifica di quest’ultimo ovvero qualora la notificazione sia nulla/inesistente.

Trattasi di un rimedio che consente all’opponente di recuperare l’opposizione ai sensi dell’art. 204 C.d.S. avverso l’originario provvedimento sanzionatorio, restituendogli la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto qualora il verbale gli fosse stato notificato (o gli fosse stato notificato correttamente).

Per tale ragione, l’opposizione dovrà proporsi, con ricorso, nel termine perentorio previsto dall’art. 204 C.d.S., ossia 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, determinandosi, altrimenti, la decadenza dal potere di impugnare, con conseguente definitività dell’accertamento.

2.     L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – proponibile, con atto di citazione, finché non venga disposta la vendita - allorché venga contestata la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante l’iscrizione stessa oppure si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (quali ad esempio la prescrizione, la morte dell’autore della violazione, il pagamento).

3.     L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ed è esperibile nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella o della sua notificazione.

Il Giudice di Pace chiarisce, altresì, come il tipo di impugnazione si ripercuota sull’individuazione del Giudice territorialmente competente:

·       le opposizioni proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. vengono incardinate innanzi al Giudice del luogo dell’esecuzione, in forza dell’art. 27 c.p.c.: “per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. è competente il giudice del luogo dell’esecuzione”);

·       le opposizioni cd. recuperatorie, poiché dirette a ripristinare l’impugnazione originariamente proponibile avverso il provvedimento sanzionatorio, si propongono dinanzi al Giudice del luogo in cui è avvenuta la violazione contestata.

Roma, 20 ottobre 2023.

Avv. Francesca Vespoli

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