La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 13959/2022, depositata il 9 dicembre 2022, ha stabilito che, al fine di determinare l’importo del contributo unificato tributario (cd. C.U.T.) dovuto dal ricorrente, occorre avere riguardo alla pretesa contenuta nell’atto impositivo di cui si richiede l’annullamento. A parere dell’Ufficio resistente, il ricorso avverso l’intimazione di pagamento fondato sulla prescrizione di alcune delle pretese esattoriali portate dalle cartelle sottese coinvolgeva, necessariamente, anche queste ultime. Conseguentemente, il C.U.T. doveva essere quantificato in relazione a ciascun atto impugnato, ossia l’intimazione di pagamento e le tre cartelle prodromiche. Il ricorrente, invece, sosteneva che: a) la tesi dell’Ufficio può trovare applicazione, esclusivamente, con riferimento alla fattispecie del “ricorso cumulativo”, disciplinata dall’art. 14, co. 3-bis del DPR 115/2002, da escludere, invece, nel caso in esame; Roma, 2 agosto 2023 Avv. Francesca Vespoli
IL CASO
La contribuente ricorreva avverso un avviso di irrogazione sanzioni, in virtù del quale l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma rideterminava l’importo del C.U.T. dovuto, relativamente ad un giudizio di opposizione avverso un’intimazione di pagamento, da € 30 (somma corrisposta dalla ricorrente) ad € 120.
b) la circostanza per cui il ricorrente impugni un’intimazione di pagamento – atto che, per sua natura, si fonda ed incorpora altri atti esattoriali (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) – motivandola sulla scorta della prescrizione delle pretese ivi contenute, non implica, necessariamente, che l’impugnazione si estenda, altresì, agli atti ad essa sottesa;
c) occorre, infatti, avere riguardo alle domande ed alle contestazioni specificamente formulate dal contribuente, potendosi assoggettare al versamento del C.U.T. anche le cartelle prodromiche solamente ove vengano dedotti vizi propri di queste ultime, chiedendosene l’annullamento.
LA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 17 – in accoglimento delle difese spiegate dalla ricorrente – così statuiva:
Ti possiamo aiutare?
Oppure inserisci i tuoi dati per essere contattato e ricevere una consulenza
dichiaro di aver letto e ben compreso Informativa Privacy & Cookies ex art. 13 GDPR
Invia