CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO IN CASO DI IMPUGNAZIONE DI UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER PRESCRIZIONE

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con la sentenza n. 13959/2022, depositata il 9 dicembre 2022, ha stabilito che, al fine di determinare l’importo del contributo unificato tributario (cd. C.U.T.) dovuto dal ricorrente, occorre avere riguardo alla pretesa contenuta nell’atto impositivo di cui si richiede l’annullamento.

IL CASO
La contribuente ricorreva avverso un avviso di irrogazione sanzioni, in virtù del quale l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma rideterminava l’importo del C.U.T. dovuto, relativamente ad un giudizio di opposizione avverso un’intimazione di pagamento, da € 30 (somma corrisposta dalla ricorrente) ad € 120.

A parere dell’Ufficio resistente, il ricorso avverso l’intimazione di pagamento fondato sulla prescrizione di alcune delle pretese esattoriali portate dalle cartelle sottese coinvolgeva, necessariamente, anche queste ultime. Conseguentemente, il C.U.T. doveva essere quantificato in relazione a ciascun atto impugnato, ossia l’intimazione di pagamento e le tre cartelle prodromiche.

Il ricorrente, invece, sosteneva che:

a) la tesi dell’Ufficio può trovare applicazione, esclusivamente, con riferimento alla fattispecie del “ricorso cumulativo”, disciplinata dall’art. 14, co. 3-bis del DPR 115/2002, da escludere, invece, nel caso in esame;
b) la circostanza per cui il ricorrente impugni un’intimazione di pagamento – atto che, per sua natura, si fonda ed incorpora altri atti esattoriali (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito) – motivandola sulla scorta della prescrizione delle pretese ivi contenute, non implica, necessariamente, che l’impugnazione si estenda, altresì, agli atti ad essa sottesa;
c) occorre, infatti, avere riguardo alle domande ed alle contestazioni specificamente formulate dal contribuente, potendosi assoggettare al versamento del C.U.T. anche le cartelle prodromiche solamente ove vengano dedotti vizi propri di queste ultime, chiedendosene l’annullamento.
 
LA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 17 – in accoglimento delle difese spiegate dalla ricorrente – così statuiva:

  • “il Collegio, a tale proposito, nutre non poche perplessità su come inquadrare il ricorso proposto dalla contribuente e ciò in quanto, se, come è noto, il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti tra cui sussista una connessione, nel caso di specie le cartelle di pagamento non sono semplicemente "connesse" con l'intimazione di pagamento, ma in questa risultano assorbite in un inscindibile "unicum”.”;
  • “l'importo del tributo che determina il valore della lite, in base all'art. 12, II alinea, D.Lgs. n. 546 del 1992, va desunto dall'atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l'annullamento del solo atto di intimazione gravato" e, conseguentemente, ad esso va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo.”;
  • “P.Q.M. La Corte di Giustizia Tributaria I° di Roma, Sez. XVII^, accoglie il ricorso, annulla l’avviso impugnato.”

Roma, 2 agosto 2023

Avv. Francesca Vespoli


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