Una recente decisione della Corte di Cassazione (sentenza n. 25692 del 22 settembre 2026) ha fatto chiarezza su un tema molto comune e dibattuto: cosa succede quando un cliente ordina dei lavori su misura e poi cambia idea? La Corte ha stabilito regole molto precise a tutela delle aziende, limitando il diritto di recesso del consumatore. La vicenda: l'ordine degli infissi e la richiesta di rimborso Una consumatrice aveva commissionato ad una S.p.A. di provvedere alla fornitura e all’installazione di infissi su misura per il proprio appartamento, per i quali aveva versato un acconto di circa € 26.000,00 a fronte di un preventivo di complessivi € 135.000,00. Successivamente, la committente conveniva in giudizio la società richiedendo, tra l’altro, l’accertamento della validità del proprio recesso, esercitato ai sensi dell’art. 64 Codice Consumo, e la restituzione dell’acconto versato. La società convenuta, dal canto suo, richiedeva la condanna della committente al risarcimento per gli esborsi effettuati e il mancato guadagno, ritenendo che nella fattispecie dovesse farsi applicazione della normativa in tema di appalto e, nello specifico, dell’art. 1671 c.c.. Appalto vs Compravendita: i criteri distintivi Uno dei primi snodi giuridici affrontati dalla Suprema Corte riguarda la qualificazione giuridica del rapporto. La Cassazione ha confermato l'impostazione dei giudici di merito, i quali hanno inquadrato la fattispecie nella disciplina dell'appalto e non della semplice compravendita. I giudici di legittimità hanno ribadito i seguenti principi: Nessun recesso per il consumatore sui "beni su misura" Il cuore della sentenza risiede nella corretta interpretazione del Codice del Consumo e della normativa europea in merito al diritto di ripensamento. La Cassazione ha statuito che la consumatrice non poteva esercitare il recesso "senza penalità" previsto dalla normativa a tutela del consumatore. Ai sensi del Codice del Consumo (e del previgente D.Lgs. 185/1999), infatti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso in caso di contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. La Corte ha richiamato esplicitamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza 21 ottobre 2020, causa C-529/19) e la direttiva 2011/83, a mente delle quali il diritto di recesso appare inappropriato per i beni non prefabbricati e prodotti in base ad una scelta o decisione individuale del consumatore, poiché tale eccezione è inerente all'oggetto stesso del contratto e non dipende dallo stato di esecuzione dell'opera. Conclusioni per il professionista La pronuncia in esame si rivela uno strumento importante per le imprese artigiane e manifatturiere, offrendo basi solide per eccepire l'inapplicabilità del recesso di pentimento da parte dei consumatori ogniqualvolta si verta in tema di opere strettamente personalizzate. Per sottoporci il tuo caso contattaci ai recapiti sotto indicato oppure compila il form seguente. Lo Studio si trova a Roma, Viale Gorizia n. 52.
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